Ora, dopo l’introduzione del Bonus verde nella Legge di Stabilità 2018 (Art. 1, c. 12 L. 205/2017), si sono riscontrate alcune lacune operative e pratiche su come ottenere l’applicazione delle detrazioni per le sistemazione e verde. Queste lacune sono state colmate nei giorni scorsi grazie da un pool di esperti, coordinato da Assofloro Lombarda (l’associazione che riunisce i florovivaisti lombardi), che ha sollecitato l’Agenzia delle Entrate per avere i chiarimenti necessari.
Le risposte dell'Agenzia, riassunte qui sotto, fanno chiarezza sul modo di intendere determinate operazioni con rilevanza fiscale, consentendo agli operatori di adeguare il proprio comportamento ed evitare contestazioni di carattere tributario.
Che cosa indicare nella fattura?
Inserire nella fattura la seguente dicitura:In ottemperanza alla Legge 205 del 2017 art.1 comma 12-15 Per la fruizione della detraibilità del 36%
Vi ricordiamo inoltre che il tetto massimo della detrazione (5.000 euro) è da considerarsi Iva inclusa e che è sempre meglio intestare la fattura a tutti i proprietari dell’immobile (marito e moglie, ad esempio).
Come procedere con i pagamenti?
Per fruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti con strumenti tracciabili, come ad esempio:- Bonifico ordinario
- Assegni (bancari e/o postali)
- Bancomat
- Carte di credito
Manutenzione straordinaria e altri interventi
Per interventi straordinari di “sistemazione a verde” sono da ritenersi inclusi:- Manutenzione straordinaria di alberi e piante ad alto fusto, quali ad esempio l’abbattimento, la piantagione e la potatura. Gli interventi di cura degli alberi monumentali inseriti nel catasto nazionale.
- La manutenzione ordinaria nel senso di ripetitiva come ad esempio la tosatura di siepi in forma obbligata, la rasatura del prato e via dicendo
- Elementi di supporto come grandi vasche per i substrati e tutoraggi per piante rampicanti, con funzione di barriera “verde” contro le polveri sottili, da collocare in sede permanente su balconi o terrazzi.
- Le spese di progettazione e le spese sostenute per la realizzazione del progetto e riferite a indagini e stime approfondite, ad esempio valutazioni microclimatiche e ambientali, analisi del terreno, indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici e specialisti.
Altri chiarimenti (già intervenuti da parte dell’Agenzia delle Entrate)
- Nel caso di lavori eseguiti presso condomini, qualora rientrino nella detrazione fiscale si applica la ritenuta del 4%. Non si applica la ritenuta dell’8% da parte degli istituti di credito per i prestatori d’opera.
- Si rendono applicabili le disposizioni indicate nell'art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR), le quali stabiliscono la riduzione del bonus al 50% per gli interventi realizzati su immobili utilizzati in modo promiscuo.
- Nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private (anche dello stesso edificio), il bonus raddoppia, e ne spetta uno (di 5.000 euro) per il lavoro sul giardino “privato” e l’altro (per il medesimo importo) con riferimento alla quota di spesa imputabile per gli interventi sul giardino condominiale.