Lo abbiamo chiesto a Pietro Tasca, titolare di Amministrazioni Tasca: ecco la sua risposta.
La norma di riferimento è l'articolo 63 comma 4 del codice civile secondo il quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
Cosa significa? Le spese straordinarie condominiali dovrebbero essere sostenute da chi era condomino all'epoca dell'adozione della delibera ma, se costui non paga, deve farlo l'acquirente.
Esempio. Facciamo l'ipotesi di una gestione che corrisponde all'anno solare: se l'acquisto è avvenuto a giugno 2022 e le spese sono deliberate quest'anno o nel 2021, il nuovo proprietario è obbligato a pagare se quello vecchio si rifiuta, poi potrà rivalersi sul venditore. Il consiglio è quello di accertarsi sempre prima dell'acquisto che tutte le spese a carico del venditore siano state saldate.