Ancora una volta, la normativa del Superbonus è stata cambiata in extremis. Con il Decreto Aiuti Quater e le successive modifiche inserite nella Legge di Conversione al Decreto, ci sono alcune buone notizie e altre meno. Partiamo da quelle buone, per case monofamiliari e unità indipendenti.
Villette: c'è la proroga per i lavori iniziati...
L’originaria scadenza per le villette autonome del Superbonus 110% – che è, vale la pena ricordarlo, la maxi detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico o antisismici tramite almeno un intervento trainante (cappotto o caldaia) e uno o più trainati (infissi, pannelli e sistemi di accumulo, colonnine elettriche) con miglioramento di due classi energetiche – era il 30 giugno 2022. Successivamente è intervenuta una proroga del termine al 31 dicembre 2022, ma solamente per quegli interventi che avessero raggiunto uno stato di avanzamento lavori almeno pari al 30% alla data del 30 settembre 2022. Oggi, con il Decreto Aiuti Quater, per questi interventi c’è tempo fino al 31 marzo 2023: in sostanza, ci sono tre mesi in più per chi già aveva avviato i lavori e raggiunto il 30% al 30 settembre.
... e c'è ancora il superbonus ma al 90% ed è 'limitato'
La seconda inaspettata ‘buona’ notizia riguarda sempre le villette autonome, per le quali è stato previsto per il 2023 il Superbonus, anche se non più al 110% ma al 90%, sulle stesse tipologie di interventi ma a condizioni che restringono, e di molto, la platea dei possibili interessati. Innanzitutto, il beneficiario della detrazione deve essere titolare di un diritto reale di godimento sulla casa oggetto dell’intervento (quindi il proprietario o usufruttuario; non basta più, come invece era prima, essere il comodatario o l’affittuario, o semplicemente il familiare convivente), che deve altresì essere la sua abitazione principale.
Adesso conta il reddito: che calcoli fare
Inoltre, il reddito di riferimento del nucleo familiare deve essere inferiore a €15.000, e qui c’è la vera novità. Al contrario di altre agevolazioni collegate all’ISEE, ora il parametro di riferimento si basa sul quoziente familiare. In pratica, sarà necessario sommare i redditi lordi percepiti dall’intero nucleo familiare e dividerli a seconda dei suoi componenti per un quoziente così determinato: il contribuente pesa per 1, così come il coniuge (o convivente o unito civilmente); un solo familiare a carico vale 0,5; due familiari pesano per 1; da tre o più familiari a carico il riferimento è pari a 2. Facciamo un esempio, marito e moglie con due figli a carico: supponiamo che entrambi lavorino e che la somma dei due redditi sia pari a €40.000 lordi. Il loro quoziente familiare è 3: applicando la divisione si ottiene un reddito di riferimento di €13.333 (inferiore a €15.000, per cui al contribuente sarà possibile accedere all’agevolazione).
Esempio:
- Famiglia in villetta - genitori + 2 figli: redditi percepiti €40.000
- Quoziente familiare: 1+1+0,5+0,5=3
- Reddito di riferimento: €40.000:3= €13.300 (inferiore a €15.000, si può accedere al contributo)
Un aiuto dalle banche con la cessione del credito
Resta il fatto che questi soggetti difficilmente riusciranno a recuperare direttamente nella dichiarazione dei redditi la maxi-detrazione, così come è facile immaginare che non abbiano le disponibilità liquide per affrontare la spesa. In buona sostanza, il sistema funzionerà se le banche riprenderanno l’acquisto di crediti da Bonus casa (attualmente interrotti) e sarà quindi possibile per le aziende fornitrici applicare di nuovo lo sconto in fattura, così i privati interessati potranno accedere al credito in banca tramite un prestito ponte con successiva cessione del credito.
Condomini, cattive notizie: si passa dal 110 al 90%
In questa categoria rientrano sia i condomìni come siamo abituati a intenderli (palazzi con diversi appartamenti e molti inquilini), sia i cosiddetti ‘condomìni minimi’ (palazzine piccole con un minimo di 2 e un massimo 8 diversi proprietari), sia per gli edifici dalle 2 alle 4 unità abitative di proprietà di un unico soggetto o di una comproprietà di individui. Per tutti questi soggetti, per i quali era previsto il Superbonus al 110% anche per il 2023, il Decreto Aiuti Quater lo ha ridotto al 90% a partire dal 1 gennaio 2023, cambiando i piani finanziari di quei condomìni che avevano approvato i lavori sulla base di presupposti diversi. È stata data la possibilità di mantenere il 110% anche per il 2023 con una sorta di corsa contro il tempo, ovvero la CILA-S (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) presentata entro il 25 novembre 2022 o entro il 31 dicembre 2022 se la delibera del condominio di approvazione lavori è stata presa prima del 19/11/2022.
Cosa dobbiamo aspettarci anche per gli altri bonus
La normativa del Superbonus 110% è in continua evoluzione e ci si possono attendere altre notizie – si spera positive – in corso d’opera. Rimangono invece fino al 2024 le detrazioni del 50% sulla ristrutturazione e gli altri incentivi Ecobonus tra il 50% e il 65% a seconda dell’intervento.