Lo abbiamo chiesto a Pietro Tasca, titolare di Amministrazioni Tasca: ecco la sua risposta.
La domanda trova risposta in una sentenza del Tribunale di Catania, la n. 3719 del 2020. In quel caso, il giudice ha precisato che la firma di un nuovo contratto di fornitura rappresenta un atto di straordinaria amministrazione. Quindi, affinché l’operazione possa essere considerata legittima, è necessaria una delibera ad hoc del condominio che affidi il mandato all’amministratore, oppure, in ipotesi subordinata, una sua successiva ratifica.
Precisiamo che, senza il mandato dell’assemblea, l’amministratore non può neppure concordare diverse condizioni contrattuali con il vecchio fornitore, anche se più favorevoli rispetto a quelle attuali.