Lo abbiamo chiesto a Pietro Tasca, titolare di Amministrazioni Tasca: ecco la sua risposta.
Bisogna distinguere i due tipi di spese. Per quelle ordinarie arretrate, il nuovo proprietario è obbligato a pagarle se riguardano l’anno in corso o il precedente.
Per le spese straordinarie arretrate, invece, deve sopportarne i costi chi era proprietario al momento della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, come ha precisato la sentenza della Corte di Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010.
Per evitare inconvenienti, prima dell’acquisto di un appartamento è bene chiedere al venditore la cosiddetta liberatoria, ovvero l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, documento che a sua volta il venditore richiederà all’amministratore del condominio.