Lo abbiamo chiesto a Pietro Tasca, titolare di Amministrazioni Tasca: ecco la sua risposta.
Se si parla di un vero reato di disturbo della quiete pubblica (cioè rumori che molestano un numero indeterminato di persone, come gran parte dei condòmini dello stabile e/o quelli di edifici vicini), basta la segnalazione di una persona alle forze dell’ordine per far scattare le indagini (che potrebbero anche partire d’ufficio se, per esempio, un poliziotto passasse lì vicino e si accorgesse del baccano).
Se i rumori infastidiscono pochi residenti, non può essere il condominio – seppur nella persona dell’amministratore – a trascinare in tribunale il proprietario dell’appartamento da cui provengono i rumori.
L’azione può essere esercitata solo dai condòmini disturbati. L’unica cosa che può fare l’amministratore, se esiste un regolamento che fissa degli orari di silenzio, è richiamare al rispetto del regolamento.