Lo abbiamo chiesto a Pietro Tasca, titolare di Amministrazioni Tasca: ecco la sua risposta.
I costi di manutenzione e illuminazione del giardino comune devono essere divisi tra tutti i condomini, compresi i proprietari dei negozi con accesso solo dalla strada.
Si dividono in proporzione ai millesimi di proprietà, ai sensi dell’articolo 1123 primo comma del Codice Civile. Questo perché sono spese che da un lato valorizzano l’intero edificio a livello estetico e dall’altro sono necessarie per la sicurezza di tutto lo stabile.
Le uniche spese alle quali un condomino può opporsi e chiedere di essere esonerato dal loro pagamento ai sensi dell’articolo 1121 primo comma del Codice Civile, sono quelle gravose o voluttuarie. Per esempio, l’abbellimento del giardino con piante rare e costose o la collocazione di fontane decorative e di statue e, in generale, ogni innovazione priva di utilità pratica o che comporti un impegno economico molto oneroso.