Giardinaggio

Le regole per evitare i litigi ‘verdi’ con i vicini di casa

Dai rami di un albero che sconfinano alle fioriere che sgocciolano e ‘innervosiscono’ il condomino del piano di sotto. Come evitare le discussioni con i vicini di casa in fatto di piante?

E’ facile! Ci vuole buon senso… e rispettare alcune norme di convivenza contenute nel Codice Civile Italiano. Ecco quali sono:

ANNAFFIARE LE PIANTE
Controlla il regolamento condominiale, potrebbe essere inserita un’apposita clausola per evitare lo stillicidio dell’acqua che cade dalle piante innaffiate al piano superiore. Ecco un esempio: 'E’ vietato collocare vasi da fiori sui davanzali e sui balconi, sempre che gli stessi non siano convenientemente ancorati, e posti entro recipienti (sottovasi) atti ad impedire lo stillicidio, molestie e danni d’ogni genere”.

SI POSSONO METTERE I VASI SUL PIANEROTTOLO?
Non si possono lasciare le piante sul pianerottolo o nell’androne d’ingresso, se non c’è il consenso dei vicini e della maggioranza dei condomini. Ciò perché si finisce per violare la destinazione d’uso di tali parti comuni.

SI POSSONO PIANTARE PIANTE E CESPUGLI SUL CONFINE?
Per evitare discussioni con il vicinato, è bene sapere che nell’art. 892 del Codice Civile sono prescritte queste distanze minime tra piante e confine:
- Alberi ad alto fusto a distanza di 3 metri
- Alberi di non alto fusto a distanza di 1,5 metri
- Arbusti, siepi e rampicanti di altezza massima 2,5 a distanza di 50 cm
- Robinie distanza di 2 metri
- Ceppaie di ontano, castagno e simili a distanza di 1 metro
Le piante a distanza inferiore devono essere abbattute a eccezione dei casi di diritto acquisito o se è presente un muro di confine e i rami non lo superano in altezza.

CHI SI OCCUPA DEI RAMI, RADICI E FRUTTI CHE SCONFINANO?
Se l’albero è proprio sul confine, si considera comune e può essere tagliato solo con il consenso unanime. Se invece l’albero del vicino entra con rami e radici nella nostra proprietà, possiamo chiedergli in ogni momento di potarlo a sue spese e, se questi non provvede, è lecito tagliare le radici in proprio ai sensi dell’art. 896 del Codice Civile.
I frutti sui rami restano invece di proprietà del vicino, che può chiederci di accedere al nostro giardino per raccoglierli, a meno che non siano caduti a terra, in quel caso sono nostri a tutti gli effetti.

Buon giardinaggio!

Testi

Silvia Magnano

Foto

Pixabay