Quando è possibile?
La normativa nazionale prevede che, per avere l’abitabilità, un sottotetto abbia altezza minima dal pavimento al soffitto di 270 cm per gli ambienti con permanenza di persone e di 240 cm per i locali di servizio (bagni e corridoi); solo armadi o ripostigli possono avere altezze inferiori.
Nei comuni montani al di sopra dei 1.000 metri, le altezze minime per gli ambienti abitabili scendono a 255 cm. Ogni Regione e Comune ha il potere di stabilire ulteriori e diversi parametri.
IL TETTO: se necessario per garantire le altezze di legge, è possibile modificare altezze di colmo e di gronda più la pendenza delle falde nei limiti di altezza massima degli edifici previsti dalla legge urbanistica comunale.
ONERI: se la volumetria e la superficie resa abitabile aumentano, occorre pagare gli oneri di urbanizzazione e i contributi edificatori.
PERMESSI: a seconda dei Comuni e del tipo di recupero (più o meno invasivo), occorrono una CILA, una SCIA o il Permesso a Costruire.